SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 18/05/2019 alle ore 09:29
I segretari avocheranno gli atti....
Palazzo Vidoni ha dato l' ok all' atto di indirizzo per il Ccnl nonostante una norma controversa
I dirigenti finiscono sotto tutela
I segretari avocheranno gli atti in caso di inadempimento
I segretari comunali potranno avocare gli atti
dei dirigenti in caso inadempimento. La
Funzione pubblica ha dato il suo benestare all'
atto di indirizzo rivolto all' Aran per l' avvio del
C c n l d e l l ' a r e a d i r i g e n z a d e l c o m p a r t o
Funzioni locali, nonostante la controversa
disposizione secondo cui il contratto dovrebbe
a t t r i b u i r e e d i s c i p l i n a r e p e r i s e g r e t a r i
comunali un potere di «avocazione» degli atti
dei dirigenti, in caso di inadempimento.
L' indicazione è in contrasto con l' articolo 40,
comma 1, del dlgs 165/2001 che fa espresso
divieto alla contrattazione collettiva di curarsi
d i m a t e r i e « a f f e r e n t i a l l e p r e r o g a t i v e
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2,
16 e 17»: è evidente che introdurre un potere
di avocazione implica proprio ingerirsi nelle
prerogative dirigenziali esplicitamente vietate.
Se i segretari comunali adottassero atti nell'
esercizio di un potere di avocazione, i loro
provvedimenti risulterebbero tutti a fondato
rischio di nullità per assoluta carenza di
potere.
In ogni caso, anche fosse legittima la clausola
contrattuale, la previsione si rivelerebbe una
pericolosa arma a doppio taglio. Nei comuni in
particolare vi sono due evidenti rischi operativi. Il primo deriva da un legame troppo stretto tra politica
ed apparato dei dirigenti o funzionari responsabili di servizio, che tende a tenere isolato il segretario
comunale. In questo caso, il potere di avocazione si rivela estremamente rischioso: un tacito accordo tra
organi politici e funzionari potrebbe indurre questi ultimi a non adottare gli atti più delicati, scaricando
indirettamente sul segretario comunale l' onere di avocarli. All' opposto, si riscontra non di rado un
rapporto non troppo coordinato tra politica ed apparato; in questi casi il segretario comunale può fare da
filtro e non di rado gli organi di governo si affidano al ruolo del segretario (ma anche del direttore
generale, nei comuni con oltre 100 mila abitanti) per una direzione amministrativa fortemente orientata
sulle esigenze politiche, più che su quelle amministrative. Il potere di avocazione del segretario, specie
se allettato con la remunerazione aggiuntiva di direttore generale o comunque con la «personale
adesione» alla parte politica (considerata, incredibilmente, ammissibile dalla sentenza 23/2019 della
Consulta) potrebbe essere utilizzato, allora, nel caso di contrasti tra politica e gestione come strumento
per un' ingerenza fortissima della prima, mediante il segretario comunale, chiamato alla bisogna ad
avocare le decisioni sulle quali non vi sia concordia.
Il contratto collettivo, insomma, si presta a creare molti problemi, senza per altro alcuna ragione pratica.
Il potere di avocazione si collega ad un rapporto di gerarchia, che però tra segretario comunale da un
lato e dirigenti o funzionari apicali è inesistente, come accertato più volte dalla Cassazione.
Ma, nei fatti, la norma contrattuale sarebbe anche inutile. La legge, infatti, disciplina già un rimedio all'
inerzia di dirigenti o funzionari: è l' articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, ai sensi del quale «l'
organo di governo individua, nell' ambito delle figure apicali dell' amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell' ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all' ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente».
LUIGI OLIVERI
17 maggio 2019
Pagina 40 Italia Oggi