SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 20/06/2019 alle ore 11:35
Dopo tante supercazzole per gli affidamenti degli incarichi legali...
Ne abbiamo letto di tutti i colori... quella che era una procedura semplicissima è stata fatta trattata, artatamente, come una complicatissima attività burocratica... scritti e articoli di ogni genere, consultazioni, convegni, corsi appositi, terrorismo psicologico, decine di pagine di assurde linee guida da parte di autorità (invero senza competenza normativa sulla materia...)... avvisi, bandi, elenchi (non bastavano l'albo nazionale degli avvocati con le sue articolazioni?), contorti sistemi di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, pubblicità di tutti i tipi... UNA ESASPERAZIONE CONTINUA... poi leggiamo poche frasi semplici, FIN TROPPO LOGICHE E OVVIE, della massima autorità giurisdizionale dell'Unione europea...
34............... per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all?articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell?Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall?ambito di applicazione della direttiva in parola.
35 A tale riguardo, occorre rilevare che l?articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall?ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un?amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell?ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell?ambito della preparazione o dell?eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell?ambito di un rapporto intuitu personae tra l?avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.
36 Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l?avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.
37 Dall?altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall?obbligo, incombente sull?amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.
38 Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all?articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell?ambito di applicazione della direttiva medesima........................ E adesso, perlomeno, STATE ZITTI!
(20/06/2019 13:22)
basterebbe applicare un principio di rotazione evitando di concentrare incarichi nello stesso avvocato ,invece di richiedere procedure concorsuali e altro.