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Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 22/06/2019 alle ore 11:01
Sicurezza respinto il ricorso Regioni
Respinti i ricorsi delle Regioni sul decreto sicurezza
Inammissibili. La Corte costituzionale "boccia" i numerosi ricorsi presentati dalle Regioni sul decreto sicurezza. Non sono state compromesse le competenze regionali. Discorso diverso per il potere sostitutivo dei prefetti rispetto alle prerogative di Comuni e Province: in questo caso la violazione esiste e la norma (articolo 28 del decreto n. 113 del 2018) è incostituzionale.
Le motivazioni della pronuncia arriveranno solo tra qualche settimana, tuttavia, nel comunicato diffuso ieri sera, la Corte annuncia il verdetto contrario ai ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche Toscana e Umbria che contestavano la violazione diretta o indiretta delle loro competenze.
La Consulta, che precisa come resta «impregiudicata» qualsiasi valutazione sulla legittimità costituzionale dei contenuti delle norme impugnate, ha ritenuto che lo Stato ha rispettato invece le proprie competenze in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi.
Nel mirino delle Regioni erano infatti finite le disposizioni del decreto su permessi di soggiorno, iscrizione all' anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar. In particolare, a non convincere, c' era la sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con una pluralità di fattispecie individuate in maniera meticolosa: le previsioni specifiche di permesso di soggiorno per "casi speciali", circoscritti e tassativi, sarebbero cioè insufficienti, per le Regioni, «ad assicurare la copertura dell' intera area di accoglienza dovuta in esecuzione degli obblighi costituzionali, sovranazionali e internazionali di tutela».
Come pure, nel riformare il sistema Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), gestito dagli enti locali, il decreto sicurezza ha escluso i richiedenti asilo, destinandoli ai centri di accoglienza a gestione governativa. La nuova disciplina avrebbe compromesso così le facoltà delle Regioni di disciplinare le forme dell' assistenza.
E ancora, le Regioni avevano denunciato la previsione per cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce documento di riconoscimento ma non anche titolo per l' iscrizione anagrafica. Ne deriverebbe, affermavano i ricorsi, il divieto di accesso ai servizi erogati da Regioni ed enti locali per i quali la residenza costituisce invece un presupposto indispensabile.
Accolte invece le perplessità sulla sostituzione dei prefetti agli amministratori locali nel porre rimedio alle situazioni illecite gravi e ripetute nel tempo in quegli enti locali sospettati di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ma per i quali non è stato decreto lo scioglimento.
(22/06/2019 11:07)
i ricorsi ormai seguono la politica ,tutte regioni ,allora,del Pd .
chi ha vinto e chi ha perso nella questione permessi ,non si capisce forse è stato pareggio.
dic erto è che ormai la politicizzazione ha invaso ogni settore e l`italia è una nazione fondata sulla politica.
Niente super prefetti (22/06/2019 11:07)
Enti sotto tutela, no della Corte
Il potere sostitutivo dei prefetti viola l` autonomia comunale
Niente superprefetto nei comuni. La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma (art.28) del primo decreto sicurezza voluto dal ministro dell` interno Matteo Salvini (dl 113/2018) che avrebbe portato a un commissariamento di fatto degli uffici comunali ad opera del prefetto anche nelle ipotesi in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.
La Corte, riunita ieri in camera di consiglio per esaminare i ricorsi contro il decreto legge presentati dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria, ha ritenuto in contrasto con l` autonomia garantita a comuni e province dalla Costituzione, la disposizione che consentiva ai prefetti di entrare a gamba tesa nella macchina amministrativa degli enti qualora in uno o piu` settori emergessero «situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un` alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l` imparzialita` delle amministrazioni, nonche` il regolare funzionamento dei servizi».
In base alla norma censurata i prefetti «per far cessare le situazioni riscontrate e ricondurre alla normalita` l` attivita` amministrativa», avrebbero avuto un` ingerenza invasiva nell` attività dell` ente, dovendo individuare «i prioritari interventi di risanamento» e gli atti da assumere in un termine prestabilito, decorso il quale sarebbe scattata prima una messa in mora di 20 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario ad acta.
Insomma, un potere sostitutivo estremamente penetrante che avrebbe fatto diventare sorvegliati speciali non solo i politici ma anche tutti i tecnici e i dirigenti.
La disposizione, infine, concludeva ponendo a carico dei bilanci dei comuni gli oneri per l` applicazione della norma.
Nella camera di consiglio di ieri, la Consulta ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei governatori contro il decreto Salvini per violazione, diretta o indiretta delle prerogative regionali.
Secondo la Corte Corte costituzionale le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all` anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell` ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali.
La decisione di inammissibilità, presa ieri dalla Corte, non pregiudica ovviamente il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme del decreto sicurezza. La Corte, infatti, non essendosi pronunciata per l` infondatezza del ricorso ma per la sua inammissibilità, non è entrata nel merito.