IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 28/06/2019 alle ore 12:34
Legge crescita assunzioni
Assunzioni nei comuni e nelle regioni. Tra molti dubbi applicativi La legge di conversione del decreto crescita conferma le nuove modalità di computo delle capacità assunzionali, con pochissime modifiche rispetto al testo iniziale. I destinatari delle disposizioni contenute nell' articolo 33 sono solo regioni a statuto ordinario e comuni. Non, quindi, regioni a statuto speciale, né province, città metropolitane o unioni di comuni. Gli enti potranno assumere a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell' amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati; per le regioni occorrerà considerare questa media delle entrate correnti al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; i comuni, invece, le considereranno al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Il meccanismo, però, è subordinato all' approvazione dei decreti che stabiliranno i valori soglia, al di sotto dei quali sarà possibile assumere senza limitazioni percentuali del turnover. Gli enti che si troveranno al di sopra del valore soglia avranno tempo fino al 2025 per mettersi in regola; nel frattempo potranno ridurre il costo complessivo del personale anche assumendo con un tasso inferiore al 100% del turnover. Se al 2025 saranno ancora non in regola, potranno assumere solo entro il 30% del turnover. Non è stata introdotta nessuna norma di diritto transitorio che chiarisca come gli enti possono assumere fino all' adozione dei decreti citati prima. C' è chi parla dell' applicazione delle regole sulle assunzioni «previgenti»; una soluzione che appare non corretta, proprio perché le regole poste adesso dalla conversione del decreto sono altre. Appare più coerente ammettere che gli enti interessati possano assumere, sapendo che in conseguenza della spesa potrebbero trovarsi al di sopra del valore soglia di loro competenza: ma avrebbero ben sei anni per rimediare. Nemmeno è stato chiarito se questo nuovo computo delle capacità assunzionali implica l' implicita abolizione del tetto di spesa consistente nella media della spesa di personale del triennio 2011-2013. Tale abolizione tacita potrebbe considerarsi avvenuta a condizione che l' aggregato «spesa di personale» rilevante ai fini del decreto sia considerato identico all' aggregato preso in considerazione per determinare il tetto di spesa. Né è stato reso più chiaro l' ultimo periodo dei commi 1 e 2 dell' articolo 33, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale, consistente nel tetto del 2016 deve essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l' invarianza del valore medio pro-capite, riferito all' anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Non si capisce se si debba computare un unico valore medio pro capite, comprensivo anche delle risorse per le retribuzioni di posizione e risultato delle posizioni organizzative o se per queste ultime occorra un autonomo valore medio pro capite. © Riproduzione riservata.

esse (28/06/2019 12:59)
per piccolo comune intendo quello sotto i 5000 o sotto i 3000 ,l`iniziativa è ottima ma crea degli squilibri ad esempio tra comune di 999 e comune di 1100 che di fatto sono la stessa cosa. mi auguro amplino i destinatari fino a 3000/5000 abitanti magari prevedendo contributi inferiori via via che si ci avvicina a 3000/5000
Crescita piogia di fondi (28/06/2019 12:51)
Dl crescita, pioggia di fondi ai centri minori Il decreto crescita, convertito ieri in legge dal senato, ha previsto una pioggia di nuovi fondi per i piccoli comuni. Nel corso dell` esame della Camera sono stati introdotti correttivi alla norma che assegna 500 milioni di euro per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. È stato specificato che tra i progetti finanziabili rientrano, oltre agli interventi volti all` efficientamento dell` illuminazione pubblica nonché all` installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. Novità in arrivo per i comuni fino a 1.000 abitanti per i quali il decreto prevede un programma mirato di incentivi. I comuni beneficiari dei contributi saranno tenuti a iniziare l` esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. E dal 2020 sono in arrivo contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche. «L` Anpci, che si è sempre battuta affinché i piccoli comuni avessero voce, esprime apprezzamento per tutte le misure finora adottate a loro favore dal governo», ha dichiarato la presidente Franca Biglio.
Edilizia scolastica mette le ali (28/06/2019 12:43)
L` edilizia scolastica mette le ali Lavori affidabili con procedura negoziata fino a 5,4 mln Possibile l` affidamento di lavori con procedura negoziata fino alla soglia europea dei 5,4 milioni nel settore dell` edilizia scolastica. Derogata la regola della procedura aperta oltre il milione di euro fissata dal decreto «Sblocca cantieri». È quanto prevede l` articolo 30-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (il cosiddetto decreto Crescita convertito ieri in legge dal senato) che, con una modifica inserita nel corso dell` esame alla Camera, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico - limitatamente al triennio 2019-2021 e nell` ambito della programmazione triennale nazionale - di avvalersi di Consip per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia per l` affidamento dei lavori di realizzazione. Consip e Invitalia hanno l` obbligo di pubblicare gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione alle stesse dei progetti definitivi da parte degli enti locali. Sia Invitalia sia Consip procederanno, in particolare, all` affidamento dei lavori utilizzando la possibilità di chiedere all` impresa di costruzioni la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, con un contratto quindi di «appalto integrato». Ciò è oggi possibile anche alla luce di quanto stabilito dal decreto-legge 32/2019 (il cosiddetto «Sblocca cantieri»), che in materia di appalto integrato, sia pure con una formulazione non chiara e fonte di interpretazioni non univoche prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del divieto di ricorso all` appalto integrato come disposto dall` art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice (art. 1, comma 1, lettera b). Sia Consip sia Invitalia, ma anche le singole amministrazioni dovranno anche tenere conto di due disposizioni dello sblocca cantieri entrate in vigore il 18 giugno: quella che prevede l` obbligo di definire i requisiti di qualificazione per lo svolgimento della progettazione e l` altra che obbliga le stazioni appaltanti a indicare le modalità per corrispondere gli onorari direttamente al progettista associato all` impresa o da essa individuato. L` articolo 30-bis prevede anche che se Consip e Invitalia. non dovessero provvedere alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare tutti i lavori, anche di importo pari o superiore a 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 5.548.000 euro, mediante procedura negoziata (invece che con procedura aperta al di sopra di un milione di euro, come previsto dal decreto Sblocca cantieri) con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno 15 operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L` avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l` indicazione dei soggetti invitati.
Novità legge crescita (28/06/2019 12:41)
Incremento progressivo della deducibilità dell?Imu sui beni strumentali Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione Imu e Tasi Cancellazione degli obblighi dichiarativi per la fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi sugli immobili locati a canone concordato e concessi in comodato ai parenti Esenzione dalla Tasi per i beni merce a decorrere dal 2022 Esonero dall?obbligo della fattura elettronica per il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri Ridefi nizione delle modalità e dei termini di invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie Conferma delle agevolazioni per gli immobili delle società agricole Facoltà di subordinare il rilascio di licenze alla regolarità dei pagamenti Ulteriore rinvio della contabilità economico-patrimoniale per i piccoli comuni Più tempo per assorbire la cancellazione dei crediti relativi alle mini cartelle annullate dal decreto fi scale Estensione dei contributi sull?effi cientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile anche angli immobili di edilizia residenziale pubblica Previsione di nuovi fondi dedicati per i mini enti Allargamento dell?ambito di applicazione del «salva Roma» anche agli altri comuni capoluogo di città metropoli nate in dissesto Ulteriore restyling della disciplina sul pre-dissesto Alleggerimento delle misure dirette a favore il pagamento dei debiti commerciali Corsia preferenziale per gli affi damenti di lavori e per l?acquisto di beni e servizi relativi all?edilizia scolastica