SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: fr il 24/10/2019 alle ore 12:06
piattaforme
A PROPOSITO DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE HO LETTO QUESTA ....SE CONOSCETE ALTRE PIATTAFORME POSTATELE...
FEDIRETS
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Lo strumento contrattuale dovrà dare certezza e stabilità alla disciplina del rapporto di lavoro di
tale categoria di dirigenti, ponendo fine ai continui tentativi di delegittimazione (se non di
abolizione) di una figura che si dimostra utile e necessaria nell?amministrazione degli Enti locali. In
assenza di riferimenti contrattuali chiari e analoghi agli altri settori della dirigenza pubblica, si è
assistito in questi ultimi anni ad una serie di circolari che sono entrate anche nel merito di
trattamenti economici di competenza dei CCNL ed all?abnorme affidamento di incarichi aggiuntivi
(scavalco) a prescindere da criteri trasparenti e oggettivi, che andranno invece trovati in sede
contrattuale.
Alcuni punti di attenzione sono particolarmente:
? CONVENZIONI DI SEGRETERIA: partendo dal presupposto che dovrebbe essere assicurato
un segretario comunale ad ogni Comune, laddove ciò non fosse possibile, si dovrà prevedere che le convenzioni di segreteria sganciate da gestioni associate possano essere sottoscritte tra un numero massimo di Comuni che rispondano ad alcuni parametri (per es. numero massimo di abitanti o distanza). Di particolare rilievo è la possibilità di coniugare le
convenzioni di segreteria con le gestioni associate, avvalendosi delle competenze dei segretari. Essenziale sarà poi ripristinare il criterio storico di classificazione delle sedi di segreteria, con dei paletti volti ad escludere il convenzionamento selvaggio ed elevando nel
contempo la soglia di accesso alla categoria almeno ai 5.000 abitanti, posto che quella dei
3.000 abitanti è assolutamente anacronistica.
? DIRITTI DI ROGITO: un intervento legislativo dall?intento punitivo ed il conseguente caos interpretativo generato, hanno provocato enormi contenziosi sfociati nella condanna dei comuni al pagamento dei diritti di rogito ai segretari che hanno giustamente reagito. È assolutamente necessario ristabilire la parità di trattamento tra i segretari comunali, individuati
dal TUEL quali ufficiali roganti dell?Ente, riconoscendo a tutti i diritti di segreteria, che sono
una voce stipendiale (art. 37 co. 1 lett. g CCNL 2001), nella forma che il tavolo contrattuale
troverà quale soluzione più opportuna, e comunque riconoscendo il diritto alla percezione
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degli stessi fino a diversa soluzione contrattuale. In questo quadro, inoltre, sarebbe opportuno istituire una figura di ?ufficiale rogante? in tutti gli Enti dell?Area e quindi anche per Regioni ed Enti ed Aziende del SSN.
? UNIONI DI COMUNI: non è accettabile che l?aumento di responsabilità collegato
all?affidamento di incarichi per Unioni di Comuni (peraltro in assenza di criteri trasparenti)
non abbia un corrispondente riconoscimento economico, come peraltro accade per il personale del comparto titolare di incarichi di posizione organizzativa, sia per quanto riguarda la
retribuzione che per i rimborsi spese. Affermare che lo stipendio percepito dal Segretario
Comunale sia omnicomprensivo, come ogni volta avviene quando il legislatore gli attribuisce
una nuova funzione e una nuova responsabilità, non può trovare applicazione in questa fattispecie, che appare fortemente contrastante con il principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost). Si ribadisce la diversa disciplina prevista per le posizioni organizzative che, qualora utilizzate in convenzione presso l'Unione, hanno diritto, per CCNL, ad una
maggiorazione dell'indennità di posizione e della retribuzione di risultato. Accanto alla valorizzazione economica del lavoro che il Segretario svolge presso l'Unione, sarà necessario definire anche le modalità di rimborso della spesa da parte dell'Unione utilizzatrice al Comune
di titolarità;
? TRATTAMENTO ECONOMICO: esiste uno specifico problema a proposito dei segretari neoiscritti in fascia B, ai quali non viene riconosciuto, in palese violazione delle disposizioni contrattuali, il corrispondente trattamento economico fintantochè non entrino effettivamente
in servizio in un Comune di fascia B: tale previsione non può valere per l?intero trattamento
economico ma solo per la retribuzione di posizione, come da previsioni contrattuali (art. 31
co. 1 CCNL 2001).
? ADESIONE AL FONDO PERSEO: il fondo per la previdenza complementare costituisce
un?opportunità integrativa della previdenza per tutti i dirigenti pubblici ed è incomprensibile
l?attuale esclusione da tale possibilità per i segretari comunali e provinciali.
? SPESE DI VIAGGIO: Se pure è vero che le norme del CCNL si sono prestate ad abusi e ad interpretazioni distorte, non c'è dubbio che un segretario che ricopre una sede convenzionata
tra due o più enti sostiene delle spese per gli spostamenti da un comune all'altro che devono
essere rimborsate. Occorre individuare una corretta riformulazione della norma che consenta un equilibrato ristoro degli oneri sostenuti.
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? RIMBORSO SPESE LEGALI derivanti da procedimenti penali, civili o amministrativi : estendere
ai segretari comunali e provinciali la norma contrattuale ex art. 12 del CCNL Regioni/Autonomie locali biennio economico 2000-2001 che prevede l?assunzione a carico dell?Ente
degli oneri a difesa del dirigente con l?assistenza di un legale di comune gradimento;
? RETRIBUZIONE DI POSIZIONE:
o ?galleggiamento?: al fine di garantire un?equiparazione di trattamento con le corrispondenti posizioni dirigenziali, i CCNL hanno introdotto il meccanismo del cosiddetto
?galleggiamento?, per il quale si propone una semplificazione e un adeguamento dei
valori di riferimento per consentire che l?equiparazione sia effettiva;
o maggiorazione: la possibilità di incrementare la posizione in funzione della complessità
degli incarichi va ancorata a parametri oggettivi che tolgano l?eccessiva discrezionalità
in capo all?Amministrazione che spesso dà luogo a inopportune ?trattative? individuali
sulla quantificazione del compenso aggiuntivo.
? RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DEL SEGRETARIO TITOLARE DI SEDE: è necessario
disciplinare contrattualmente la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro con
la messa in disponibilità per altro incarico mediante la previsione di casistiche/presupposti oggettivi e con una procedura che preveda la presenza dei rappresentanti sindacali;
? INCARICHI ?A SCAVALCO?: i sistemi di affidamento degli incarichi a scavalco nelle numerose
sedi vacanti, non pubblicizzate da tempo immemorabile, prescindono da qualsiasi criterio trasparente ed oggettivo. Si chiede la definizione di procedure trasparenti e rispettose della normativa anticorruzione che tengano conto di tipologia, distanza, omogeneità di fascia e numero
di incarichi.