SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
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Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 14/02/2020 alle ore 08:23
emendamento segretari
da vighenzi
pubblichiamo un testo tratto da FB
14/02/2020 - L'emendamento relativo ai segretari comunali
L'emendamento relativo ai segretari comunali
A.C. 2325
[Em.ti 16.04 e 16.06]
Dopo l?articolo 17, inserire il seguente:
«Art.17-bis»
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)
1. Il corso-concorso di formazione di cui al comma 2, dell?articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha una durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l?apprendimento con criteri stabiliti dall?Albo nazionale. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall?Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell?ambito della programmazione didattica di cui all?articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
2. Una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso pubblico di cui all?articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in possesso dei titoli di studio previsti per l?accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, aventi un?anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l?accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.
4. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le disposizioni di cui all?articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza all?attuale carenza di segretari comunali, il Ministero dell?interno organizza, in riferimento alla procedura per l?ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell?abilitazione richiesta ai fini dell?iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell?Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale ? Concorsi ed Esami ? n.102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso di cui all?articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, destinata a n. 223 borsisti ai fini dell?iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell?albo di cui all?articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alla sessione aggiuntiva partecipano i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell?ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile a tali fini, secondo l?ordine della relativa graduatoria, nonché su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti , le unità di candidati che, risultate idonee ai concorsi per l?accesso ai corsi COA III,IV,V, siano rimaste escluse dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità .
7. Gli oneri derivanti dall?applicazione del comma 5 sono finanziati con le modalità di cui all?articolo 7, comma 31 - sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dell?articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.
8. L?iscrizione all?albo dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 7 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all?assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi una popolazione fino a cinquemila abitanti e, nel caso di convenzioni costituite da comuni aventi complessivamente una popolazione fino a diecimila abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell?articolo 15, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del Sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell?Interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell?ente locale di appartenenza ed il consenso dello stesso interessato. Il Sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere ad un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche in modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dall?Albo nazionale dei segretari comunali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva la possibilità per il Ministero dell?Interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche qualora il sindaco di un comune avente i requisiti ivi indicati stipuli ai sensi dell?articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una convenzione di segreteria o ne abbia una in corso, purché questa risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all?articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l?applicazione del nuovo criterio classificatorio, ivi compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell?Interno, da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all?articolo 10, comma 7, lett. a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, e nel rispetto di quanto stabilito dall?articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
13. I nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l?ultima sede di servizio, come previsto dal contratto nazionale di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.
sole padano (18/02/2020 13:30)
sarà una bella lotta per i nuovi iscritti,una supplenza rende bene e difficilmente si farà spazio .Saranno occupate solo le sedi disagiate o dove nessun segretario vuole andare .Se non si promuovono convenzioni d`ufficio tra piccoli comuni sarà difficile entrare .Del pari se non fanno rispettare la regola delle 3 supplenze.Ormai in diversi si sono buttati a capofitto nel prendere supplenze,tre,cinque dieci.
(18/02/2020 13:07)
Per questi motivi va inglobata la retribuzione di risultato nella posizione. Serve anche come specchietto per le allodole, in quanto essa dovrebbe essere comunque già prevista in bilancio, anche se non sempre accade.
E` vero che le sedi vacanti non sono 1600, ma molte di meno. Basti pensare che da alcuni anni ci sono almeno 60 sedi di classe seconda sempre vacanti, di cui una ventina in Sicilia.
Credo che le sedi vacanti, davvero in grado di nominare, e magari convenzionandosi siano nell`ordine di circa 300 in fascia C, 200 in terza classe, e potenzialmente tutte quelle di seconda.
E` ovvio che per assorbire i vincitori del corso concorso occorreranno almeno 24/36 mesi.
Ma il trend oramai da qualche anno è questo. I segretari comunali sono carenti di numero, ma mancano anche le risorse e la volontà per assumerli o farli lavorare al meglio.
Ed è anche chiaro che ad oggi lo stipendio per le responsabilità che hai, spesso divise su più enti non è in linea con il mercato. I ragionieri ed i consulenti esterni in proporzione si fanno pagare molto di più.
sole padano (18/02/2020 12:41)
c`è poco spazio finanziario nei piccoli comuni riferendomi a quelli sotto i 5000 ,oggi come oggi in certe parti d`Italia le esagerate convenzioni anomale hanno determinato dal punto di vista finanziario che un comune piccolo concorre alla spesa del segretario con 10000 massimo 20000 euro all`anno,quindi un piccolo comune oggi può affrontare una spesa di 10000 ,20000 euro annue per il segretario e quindi deve essere convenzionato o convenzionarsi.Se questo non succede la vedo dura per i nuovi coa trovare in 400 o 600 collocazioni,i sindaci preferiranno supplenti o vicesegretari.Purtroppo si sta ingenerando la falsa convinzione che ci siano 1600 sedi vacanti nei piccoli comuni ma la realtà e ben diversa.Sul contratto poi dico la mia ,se siamo dirigenti devono trattarci da dirigente quindi adeguato tabellare e una posizione di almeno ventimila euro per chi è in B .Il valore degli stipendi dopo dieci anni è falcidiato e non tutti possono disporre di incarichi aggiuntivi o di supplenze.Non è ammissibile che le posizioni delle p.o. abbiano avuto un consistente aumento e che lo stesso non avvenga per chi viene qualificato come dirigente apicale.
nicolino macchiavellico (18/02/2020 12:16)
Non credo. Anche l`intervento di daredevil era nel senso che si trattava di un tampone per tre o quattro anni.
Forse anche meno. Dipenderà da quanti si abiliteranno con il concorso in atto, e da quanti andranno via a prescindere dai pensionamenti.
Ad ogni bando da dirigente che vedo, anche nei Comuni, vedo che partecipa quasi sempre almeno un segretario comunale. Nè tantomeno negli ultimi tre anni sarebbe stato possibile che almeno 700 colleghi abbandonassero questo lavoro solo per pensionamento.
Io credo che con questo emendamento si voglia dare il tempo al sistema enti locali di respirare, avere un poco di ossigeno.
Ma bisogna aver presente che nei Comuni e nelle Province che risorgeranno prima o poi ( soprattutto dopo il taglio dei parlamentari) il problema non è rappresentato solo dala carenza dei segretari, ma di risorse che non ci sono ed anche dalla demografia. I numeri di nascite e di immigrazioni degli ultimi cinque anni sono da paura. Molti Comuni entro dieci anni non reggeranno l`impatto della denatalità e della fuga verso altri lidi più attrattivi. Semplicemente saranno sovradimensionati come costi rispetto ai quasi zero servizi da erogare ad una popolazione molto ma molto anziana, e quasi nulla per le nuove generazioni.
esse (18/02/2020 11:30)
l`opinione che mi sono fatto è semplicemente una ,nella categoria vi sono molti 60 enni ,compreso credo anche sindacalisti.Quello che conta è tirare avanti per qualche anno diciamo un lustro in modo da arrivare alla pensione magari prendendo più incarichi e supplenze possibili e senza rivali apprezzabili nelle sedi che contano tanto che la norma riguarda i comuni fino a 10.000 (come se nei comuni sopra i 10.000 non ci siano carenze).Poi chi rimane si arrangia ,ancor di più dovranno arrangiarsi i futuri vincitori di corsi concorsi .
Gli esegeti della categoria non hanno colto le storture anche linguistiche palesate da Oliveri e neanche i rischi che dall`emendamento possono derivare...li capisco ,in fondo dopo la ormai probabile abrogazione renziana ,tutto quanto ci riguarda è sicuramente meno amaro da digerire.Il tempo scorre ,prima o poi si arriva alla pensione,e dalla abrogazione temuta renziana sono già passati quasi 6 anni...
(18/02/2020 11:19)
ne rende ulteriormente precaria la posizione
(18/02/2020 11:17)
https://luigioliveri.blogspot.com/2020/02/segretari-comunali-per-lesercizio-delle.html
Si tratta, peraltro, di considerazioni abbastanza scontate (e anche l`analisi della situazione dei segretari da parte dell`autore è, come sempre, piuttosto superficiale), di cui riporto solo una parte conclusiva:
questo emendamento crea con ogni evidenza i presupposti perché i tre anni di durata di questo sistema straordinario si trasformino in tre ere geologiche e che nel frattempo qualcuno penserà a "stabilizzare" i funzionari cooptati dai sindaci senza alcuna valutazione selettiva che non sia una laurea, ma ovviamente con molta selettività sul piano della conoscenza personale e della condivisione politico-elettorale, sarebbe largamente opportuno respingerlo con assoluta risolutezza....
Quello che sconcerta è che nessuno tra i diretti interessati pare abbia alcunché da obiettare in merito, anzi sono convinto che tale innovazione normativa - che non risolve nessuna delle gravissime criticità che caratterizzano la figura del segretario, ormai sfigurata a mero zombie parafulmine fantuttone, ma anzi ne rende ulteriormente la posizione - abbia il pieno sostegno di associazioni e sindacati.
vl (17/02/2020 10:14)
vista l`inerzia dei sindacati forse è bene che ciascun segretario faccia le segnalazioni a chi di competenza ,magari si rappresenta meglio la realtà . Io credo che se alcune ,o forse tante,sedi vacanti venissero messo ad interpello ,potrebbero essere ricoperte da chi ha zero o una supplenza,invece di essere accentrate in pochi colleghi che ,per quanto capaci,forti e sovraumani,non possono garantire sicuramente la miglior efficienza e presenza avendo in gestione decine di comuni
(17/02/2020 09:39)
occorrerà il dpcm, e speriamo lo facciano presto e regolino anche le supplenze e reggenze in maniera chiara e trasparente...
Unc (17/02/2020 08:39)
Per come è formulata la norma se non c`è un segretario in disponibilità da utilizzare in supplenza ,il sindaco può nominare e utilizzare ,previa autorizzazione,già il vicesegretario
243 (16/02/2020 17:35)
penso che sia importante quello di aver previsto che i vicesegretari possono esercitare dopo un interpello andato a vuoto.Però mi chiedo posto che un sindaco ha la sede vacante e pubblichi l`avviso e gli arriva la richiesta di reggenza da parte del collega che ne ha cinque ...in tal modo dovrebbe nominare il collega ,non il vicesegretario e questo NON VA BENE .Bisogna mettere ora un limite alle supplenze,se il limite è di 3 ,si deve fare rispettare ,dopo la terza supplenza largo a chi non ha supplenze o ai vicesegretari !!!Finiamola con i 10 -15 comuni gestiti dallo stesso soggetto nell`interesse della credibilità della categoria !!!
sindacati svegliatevi o andate a casa !!!
daredevilthemanwithoutfear (16/02/2020 16:06)
Alcune considerazioni.
Con questo emendamento, che ha provato a rimettere un minimo di ordine in un contesto totalmete fuori contollo, si consente di gestire la " baracca" sbaraccata del sistema ordinamentale enti locali per almeno altri tre o quattro anni.
La stortura più grossa che si elimina è data dal fatto che si ritorna alla sommatoria degli abitanti. Il che consentirà in alcune regioni sia di far compiere uno scatto di carriera a colleghi ingiustamente penalizzati ( o di non far fare centinaia di chilometri ad altri) ma anche di dar loro il giusto riconoscimento, e di consentire di superare un problema emergenziale. Infatti sarà conveniente inglobare nella propria convenzione il piccolo comune scoperto di titolare. Oppure per chi supera lo SPES andare in convenzioni di terza che ora sono di IV classe, o anche rimanere nei loro comuni titolari che sono già di terza classe.
Così come con le varie autorizzazioni e limiti per i vice segretari si frena la creatività dei sindaci. Oggi ci sono vice segretari laureati in architettura o lettere. Non sono pazzo. Lo si legge facendo delle brevi ricerche in internet.
Da questo si comprende che la grancassa che si era suonata sino ad ora era solo per eliminarci e e per non pagarci lo stipendio.
L`emendamento parla chiaramente che ci vuole il consenso del vice segretario, che di solito è già un apicale e che viene pagato ad ore e non lo si può costringere ad andare a fare consigli in cinque comuni, mentre ha il suo lavoro da svolgere e non viene remunerato in forma aggiuntiva.
Trovo macchinoso la questione riguardo ultriori 174 segretari. Meglio prendere chi già lavora negli enti, in quanto allargare troppo la platea dei vinciori dello scritto dell`attuale corso concorso, con prove già molto semplici, non è garanzia di qualità.
Ovviamente questo servirà solo a tamponare l`emorragia di segretari. Oramai lasciano la categoria tra pensionamenti ed altro almeno 20 segretari al mese. L`immissione in carriera di eventuali 400 nuovi assunti ( sempre che gli iscritti all`albo prendano tutti servizio) servirà solo a sostituire quelli che andranno via nel 2020 e 2021.
E non si va via solo per pensionamento. Oramai ad ogni bando di mobilità in altre PA l`80% dei partecipanti è rappresentato da colleghi.
Oramai lavorare nei Comuni vuol dire essere chiamati qausi ogni settimana dalla Procura o da Polizia Giudiziaria per indagini in corso. Ci sono zone in cui quasi tutti i Comuni del circondario sono oggetto di indagini, intercettazioni ambientali per reati che vanno dal voto di scambio, tangenti, concorsi truccati, etc.
Non è semplice lavorare sapendo che il tuo telefono è sotto controllo e che in ogni caso come ti muovi muovi ogni tuo gesto o atto può essere interpretato dietrologicamente.
Dott.ssa Giulia D?Este (15/02/2020 11:57)
👍
(15/02/2020 08:33)
emendamento congegnato meglio di quello che proponevano in passato i nostri rappresentanti.
mi risulta che qualche collega abbia segnalato la necessità del previo interpello .
emendamento sicuramente inimmaginabile nel 2014 quando ci volevano abolire .
del pari leggo che è stata impugnata la legge della regione trentino a.a. che prevedeva una aberrante disciplina per i neo segretari
Effe (14/02/2020 14:55)
L `emendamento è abbastanza buono laddove prevede di dare spazio ai funzionari dopo interpelli a vuoto.In pratica è quello che si era proposto in questo forum dove ci sono proposte e idee più tutelanti i segretari che non le proposte sindacali.