SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 24/03/2021 alle ore 10:57
5000 euro
T.A.R. ha sanzionato il segretario comunale che ha ingiustamente multato l?autore di una segnalazione.
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Le sanzioni contro il Whistleblower sono illegittime: lo hanno stabilito i giudici amministrativi.
Nel caso di specie, un segretario comunale ha proceduto all?irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente che aveva in precedenza inoltrato una segnalazione d?irregolarità amministrativa. L?A.N.A.C., informata del provvedimento disciplinare, ha attivato un?istruttoria.
Nel caso risolto dal T.A.R. è stato annullato il provvedimento disciplinare subìto dal dipendente ed è stata comminata una sanzione pecuniaria al segretario comunale, giudicato colpevole di aver determinato un provvedimento disciplinare riconosciuto come discriminatorio o ritorsivo.
Pertanto la dichiarazione di nullità del provvedimento disciplinare è stata disposta ai sensi del co. 7 dell?art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui
?gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall?amministrazione o dall?ente sono nulli [?] qualora venga accertata, nell?ambito dell?istruttoria condotta dall?A.N.A.C., l?adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al co. 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l?A.N.A.C. applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro?.