SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae.
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.
IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI
Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.
"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare" (M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 15/12/2021 alle ore 10:43
troppi incarichi non costituiscono esimente ,anzi
estratto da enti on line su mancato controllo del segretario sull'economo ragioniere(sentenza corte conti trentino)
Parimenti infondate sono le deduzioni in ordine all?assenza di colpa grave dei due Segretari comunali, poiché la stessa circostanza, dedotta dagli appellanti, della mancata consapevolezza delle situazioni di illiceità è sintomo della grave superficialità con la quale avevano svolto il loro incarico. Infatti, tenuto conto della ridotta dimensione organizzativa del Comune e della circostanza che quasi tutte le attività finanziarie erano svolte da un unico soggetto, F.B., che operava, contemporaneamente, come Economo, agente contabile della riscossione e Responsabile dei Servizi finanziari, il comportamento dei Segretari comunali, tenuti a dirigere e sovraintendere le attività dell?Ente, è censurabile poiché avrebbero dovuto verificare con particolare attenzione le attività dell?Area finanziaria. La giustificazione addotta dagli appellanti che non erano in grado di verificare compiutamente le attività della contabile anche perché svolgevano la loro attività anche in altri Comuni è non solo infondata ma dimostra anche la gravità della loro colpa poiché se non erano in grado di svolgere, con effettività, i loro compiti non avrebbero dovuto assumere l?incarico. La natura contabile della responsabilità, collegata alla mancata rendicontazione ed all?ammanco di somme, unitamente alla circostanza che il comportamento della contabile è stato caratterizzato da dolo, impedisce l?accoglimento della richiesta di riduzione dell?addebito formulata dagli appellanti?.
Commento
In molti Comuni di scarsa consistenza demografica (e quindi con pochi impiegati), il Responsabile del ?Servizio Finanziario? svolge spesso anche l?attività di Economo, per cui può succedere, come in questo caso, che vi sia ?irregolarità gestionale e disordine contabile?, non essendoci nessun controllo a monte, giorno per giorno.
I Giudici contabili, di primo e secondo grado (ma anche i Giudici nell?analogo giudizio penale) hanno ritenuto che ci sia stato ammanco di fondi. Sicuramente sono mancati tutti i controlli interni (non solo del Segretario, ma anche degli Amministratori) e, in particolare dell?Organo interno di revisione (che avrebbe dovuto procedere trimestralmente alle verifiche di cassa e annualmente a controfirmare il rendiconto dell?Agente contabile).
Il Revisore, all?atto della nomina, avrebbe dovuto pretendere che i 2 Servizi (?Servizio Finanziario? e ?Servizio economale?) fossero affidati a 2 impiegati diversi (oppure ad un Assessore, con funzioni di Economo).