IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 09/12/2022 alle ore 10:32
diritto al corretto stipendio
Da Vighenzi Dal sito Leautonomie.asmel.eu un articolo di Alberto Bignone 09/12/2022 - L?insostenibilità della contrattazione collettiva nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per il Ministero dell?Interno La recente sentenza del Giudice del Lavoro di Roma pronunciata lo scorso mese di novembre 2022 (n. 21676/2021 R.G.), conferma, se ce ne fosse stato bisogno, quanto sia insostenibile il CCNL per il Ministero dell?Interno che presiede l?Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Subire la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali anziché regolarlo unilateralmente secondo i canoni pubblicistici che caratterizza il regime del personale prefettizio, è da oltre vent?anni il cruccio dei Prefetti che si sono dovuti occupare della questione. Quella di interventi unilaterali interpretativi, distorsivi se non modificativi delle clausole del CCNL, è prassi ormai consolidata. È utile una brevissima premessa per chi non conosce il mondo dei segretari comunali e provinciali. Il loro trattamento economico si articola, in estrema sintesi, in uno ?stipendio tabellare?, commisurato alla fascia professionale di appartenenza, che va dalla C, quella d?ingresso, per poi progredire in B ed A, cui si aggiunge un?indennità di posizione, di regola correlata alla classificazione e dunque alla complessità dell?ufficio ricoperto. Va infatti detto che questa figura professionale, depauperata negli anni di risorse umane ed economiche, è quella maggiormente esposta all?espulsione dal ruolo ricoperto in un comune o in una provincia, e dunque esposta a numerosi mutamenti di sede. La progressione tra le diverse fasce professionali avviene attraverso ?corsi concorsi? nazionali organizzati e svolti dal Ministero. Tornando alla vicenda, tutto scaturisce dalla richiesta di un segretario comunale, iscritto nella fascia B a seguito del superamento del corso concorso, di vedersi riconosciuto il trattamento economico ?tabellare? corrispondente alla fascia professionale. L?art.39 del CCNL 16/05/2001, che come si accennerà in seguito, non rappresenta una ?singolarità? sul piano contrattuale, prevede, per il solo trattamento tabellare, una graduazione in ragione delle fasce professionali d?iscrizione, indicando, al comma 1, la consistenza massima per la A, per poi prescrivere, al comma 2, che ?per i segretari comunali comunque collocati nella fascia B?, lo stipendio tabellare è determinato nella misura del 65,66% di quanto previsto al comma 1. Se per qualsivoglia lavoratore l?inquadramento in una qualifica professionale, sia esso denominata livello, categoria o altro, comporta un corrispondente trattamento economico, per i segretari comunali questo non poteva essere. Il Ministero, lanciando il cuore oltre l?ostacolo, è intervenuto con la ?circolare? n.486-E del 24.3.2015 con cui limitava l?efficacia della disciplina contrattuale facendo leva sul comma 2 dell?art.12 del d.P.R. n.465/1997 secondo cui ?Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l?iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore ?omissis? Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell?articolo 11?. L?interpretazione del Ministero salta a pie? pari di leggere il comma 1 dell?art.12 che esordisce limitando l?efficacia della disposizione ?Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro?. La posizione del ministero è rafforzata da una lettura, potremmo dire capziosa, dello stesso contratto nazionale, là dove afferma che lo stesso art.31 del CCNL 2001 dispone al comma5 che ?La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti?. Il Ministero colposamente omette di ?completare? il contenuto letterale della disposizione che si completa facendo riferimento ai soli ?livelli della retribuzione di posizione di cui all?art.41?. La posizione del Ministero è coerente con la cultura del regime pubblicistico del rapporto di lavoro del personale prefettizio. La norma di legge e le disposizioni unilaterali del datore di lavoro, governano lo status ed il trattamento economico del personale. Tuttavia questo costituisce un limite culturale a fronte della disciplina di settore che dal d.lgs. n.29/1993 al vigente d.lgs. n.165/2001, rimettono alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la disciplina del rapporto e del relativo trattamento economico. La strenua difesa del Ministero ha insistito sulla circolare, ?notoriamente? granitica ?fonte normativa?, e sulla prevalenza della norma del dPR n.465/1997. Ebbene, il Giudice del Lavoro di Roma non ha fatto altro che ignorare le interpretazioni unilaterali del Ministero e concentrarsi sul CCNL: ?Ritiene questo giudicante che la precisazione ?comunque collocati? non lasci spazio per interpretazioni che disancorino lo stipendio tabellare dalla fascia professionale attribuita, riservandolo al solo conseguimento di una specifica sede di servizio. Ciò non può dedursi dalla previsione dell?art.31, comma 5, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali, laddove stabilisce che ?la corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all?art.41?. L?art.41, infatti, disciplina la retribuzione di posizione e non quella tabellare. È evidente che le due distinte voci retributive non possano essere confuse. Si diceva che la disposizione contenuta all?art.39 del CCNL del 16/05/2001 non costituisce una ?singolarità? nel panorama della contrattazione collettiva. Per quel che ci interessa, il vigente CCNL del 17/12/2020 all?art.106, rubricato ?incrementi dello stipendio tabellare? dispone che ?Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all?art. 3 del CCNL sottoscritto il 1°/3/2011 sono incrementati ..omissis..?. La collocazione del segretario nelle diverse fasce professionali è ancora oggi regolata dalla disciplina risalente al CCNL del 16/05/2001, ovvero il superamento dei corsi concorsi. Ci si augura che la sentenza in commento rappresenti un utile insegnamento per il Ministero dell?interno, benché la strada sia lunga e tortuosa. Del resto, al di là delle ?circolari?, troppo spesso il Ministero ispira modifiche normative in materie riservate alla contrattazione collettiva in plateale violazione dell?art.2 del d.lgs. n.165/2001. Ciò è avvenuto con gli interventi ormai risalenti sul trattamento economico dei segretari in materia di diritti di rogito o, più di recente, in tema di classificazione delle sedi di segreteria la cui disciplina investe unicamente l?idoneità professionale del segretario alla copertura della sede. La questione, come detto, è culturale e forse anche di mancanza di conoscenza della complessità e gravosità del ruolo svolto dai segretari comunali e provinciali sempre esposti in prima linea nell?assicurare che la macchina amministrativa coniugando legalità ed efficienza, autonomia delle funzioni gestionali e desiderata del vertice politico.

(09/12/2022 10:33)
sentenza interessante anche per capire chi interviene a fianco dei segretari.