IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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Discussione libera proposta da: il 07/11/2023 alle ore 09:52
rogito ergo sum
dichiarata legittima costituzionalmente la norma che esclude i diritti di rogito per i segretari operanti in comuni con dirigenza.

(07/11/2023 10:35)
enti locali ed edilizia 24 ore Il divieto di corrispondere i diritti di rogito ai segretari che svolgono la loro attività negli enti locali in cui vi sono dirigenti non si pone in contrasto con i principi dettati dalla Costituzione. È quanto ha stabilito la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2023, mettendo così la parola fine ai dubbi sulla legittimità della disposizione. L?assenza di contrasto con la carta fondamentale è stata rilevata con riferimento agli articoli 77, inserimento in un decreto legge e coerenza con le disposizioni dettate dal provvedimento, 36, proporzionalità della retribuzione, 3, eguaglianza, e 97, buon andamento delle Pa. E inoltre non contrasta neppure con i principi di ragionevolezza e di tutela dell?affidamento. La sentenza non lascia margini di incertezza e non consente alle singole amministrazioni comportamenti dissimili. La disposizione è contenuta nell?articolo 10 del decreto legge 90/2014 che vieta l?erogazione dei diritti di rogito ai segretari dei Comuni e delle Province in cui sono in servizio dirigenti. È questo l?approdo finale del provvedimento sulla scorta della legge di conversione, mentre il testo iniziale prevedeva la devoluzione di tutti i diritti di rogito agli enti locali. Ricordiamo che nello stesso decreto sono contenute altre misure di limitazione di compensi per i dipendenti pubblici, precisamente l?esclusione dei dirigenti dalla percezione degli incentivi per le funzioni tecniche e la limitazione della misura delle somme che possono essere erogate agli avvocati per i successi nei contenziosi in cui rappresentano l?ente, soprattutto per quelli con compensazione delle spese. Questa disciplina può essere contenuta in un decreto legge perché non c?è nessuna evidenza di mancanza del requisito della urgenza. E ancora non c?è mancanza di omogeneità con l?impianto del provvedimento, comprese le modifiche apportate dalla legge di conversione. Alla base di questa indicazione, la finalità dichiarata di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Non cìè contrasto con il diritto a una retribuzione commisurata alle attività svolte perché si dà applicazione al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, che è dettato per la tutela degli equilibri della finanza pubblica. Il legislatore può dettare delle deroghe, ma queste costituiscono una eccezione e devono essere motivate. Per cui la sua applicazione non contrasta con i principi costituzionali. A ulteriore supporto di questa tesi viene aggiunto che la funzione rogante non è un compito aggiuntivo ed eventuale, ma costituisce per i segretari uno specifico obbligo d?ufficio e rientra nel rapporto di servizio con l?ente. Viene aggiunto che la stessa attività è prevista dal legislatore anche per altri dipendenti pubblici. Non c?è lesione della tutela dell?affidamento perché prevalgono le finalità poste a base della scelta legislativa. Non c?è violazione del principio della eguaglianza perché la differenza rispetto ai segretari degli enti locali in cui non ci sono dirigenti è comparata dal vantaggio che viene loro offerto dal diritto al galleggiamento con la retribuzione di posizione più elevata in godimento nell?ente da parte dei dirigenti. Non c?è infine contrasto con il principio del buon andamento, perché la mancata incentivazione dei segretari non determina conseguenze sulla attività, visto che siamo in presenza di un obbligo.