IL FORUM DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SPAZIO APERTO ALLA RIFLESSIONE SUI TEMI PROFESSIONALI E NON SOLO
 
 
Ecce: ego mitto vos sicut oves in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. 
Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis… MATTHAEUM, 10,16-17.

IN RAGIONE DELLA ESTREMA IMPORTANZA DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO QUI IL LINK AL SITO ANPCI DA CUI SI PUO’ SCARICARE IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE: LINK AL SITO ANPCI 

Passo gran parte del mio tempo, non a difendere la Legge, come vorrebbe la vulgata corrente, che mi qualifica enfaticamente “sentinella della legittimità”, ma piuttosto a difendere me (e quelli che a me si affidano) dalle angherie di una legge sempre più incomprensibile ed ottusa… Ossia vivo una realtà che è l’opposto rispetto a quella che ipocritamente si rappresenta.


"Forse oggi l’obiettivo principale non è di scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Dobbiamo immaginare e costruire ciò che potremmo diventare"
(M. Foucault)
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  Liquidi e liquidati

Giusto, ingiusto sono categorie "etiche" che non aiutano a comprendere.

Abbiamo a che fare con una decisione ferale ma non inattesa.

Il segretario comunale è una figura troppo informe/deforme per poter essere inquadrata precisamente. Nella baumaniana società liquida essa è la figura professionale pubblica "liquida" per eccellenza.

E se il diritto è una tecnica che si fonda ancora (dovrebbe fondarsi) sulla solidità dei propri concetti, il segretario nel suo essere sfuggevole fa eccezione.

Gli si può attribuire ogni ruolo, ogni funzione, ogni epiteto...

Già per questo il rischio di una decisione negativa era molto alto.

Quando i margini di incertezza sono già in premessa; quando non costruisci su basi solide ma, appunto, liquide, devi mettere in conto che la decisione ti può essere sfavorevole.

Ma non c’era solo l’inevitabile alea del fifty- fifty. C’era il peso della storia, delle istituzioni, della politica.

E poi c’erano i "precedenti", quelli veri, non quelli inesistenti invocati da Zanon.

Tra i diversi interventi che ho qui postato sul tema ricordo quello del 4 giugno 2018 http://www.forumsegretari.emunicipio.it/jsps/382/Home_page/501/Blog.jsp?topic=5227  ... Era la risposta ad un collega che ancora si fidava ciecamente dei 5S.

Lo trascrivo: "Nessuno vuole alzare polveroni... Ma stiamo attenti. Non sono la Corte Costituzionale (come non lo siete voi) ma la giurisprudenza di merito che si è formata nel corso degli anni (primi anni dello scorso decennio, sino a quel clamoroso precedente del tribunale di Como del 2007 n. 26) ha detto esplicitamente che il segretario, quale "organo di vertice" dell`amministrazione comunale, deve essere soggetto eccome allo spoil system. Significativo resta, anche per l’autorevolezza dell’organo e per il fatto che la decisione riguardava ex professo i segretari comunali, il precedente costituito da Cons. Stato Sez. IV, 25-05-2005, n. 2706 (ma ved. anche Cons. Stato Sez. IV, 03-05-2001, n. 2492 ). Vedremo se e cosa dirà la Consulta, opportunamente adita e, soprattutto, quel che seguirà all’eventuale pronuncia di accoglimento. Ma deve far riflettere che, proprio sulla scia di quanto reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale, nella legge Madia si scelse, per la figura che sarebbe dovuta succedere al segretario comunale, il nomen iuris di "dirigente apicale". Scelta non certamente casuale e comunque non priva di conseguenze anche se quell’esperimento è stato abortito. Al di là dei dati formali, resta che lo spoil system è stato ormai definitivamente metabolizzato dal sistema ed accolto da tutti gli schieramenti. Infatti, quello che colpisce in questa vicenda è che il capo politico dei 5S, nonché neoministro, nella sua prima uscita sul territorio nella nuova veste non abbia indicato quale è il suo primo obiettivo politico da portare a compimento nel contesto di quel confuso quadro che hanno chiamato "contratto di governo", mentre invece ha tenuto a dire che la sua prima necessità sarà quella di avvalersi dello spoil system. Lo spoil system come argomento da comizio elettorale non si era mai visto. Neppure da parte dei peggiori piddini. Lo spoil system che diventa il primo impegno per la forza che si era presentata come la più "legalista" del sistema (e per questo aveva riscosso l’incondizionato sostegno e simpatia di larghissima parte di questa categoria) fa ulteriormente scalpore ma ci dice anche di quanto sia cambiata la costituzione materiale di questo Paese. L’art. 98 resta sulla carta, sempre più devitalizzato"...

Nessuna capacità divinatoria, solo una modesta capacità di osservazione.

E poi cosa volete che quelli della Consulta fossero proprio ingenui?

Erano pienamente consapevoli che la parte sindacale più importante di questa categoria si era chiamata fuori dalla partita "spoil system" e che anzi, guarda(va) con favore al sistema vigente.

E con il sindacato maggiormente rappresentativo addirittura contro, come si poteva sperare che la Consulta facesse saltare il banco?

Una battaglia del genere, di questa rilevanza, la puoi combattere solo a ranghi compatti. Se, quindi, ti rendi conto che sei solo o in larga minoranza, ti fermi prima del baratro. Non porti un’intera categoria a sbattere, come è accaduto.

Non è successo nulla? Era una battaglia da combattere? Queste domande non servono o sono retoriche.

Quando si pronuncia una Corte Costituzionale non si può dire che non è accaduto nulla. E’ accaduto il peggio.

Lo spoil system (il nostro) è ora costituzionalmente legittimo. Non abbiamo più alibi e scuse in nessuna sede. A quel titolo non possiamo invocare più esimenti o attenuanti. E, per di più, ci teniamo addosso tutte le contraddizioni del sistema, che pure la Corte ha censito ed anche ben illustrato.

Per quanto ho sempre detto e qui ribadito era una battaglia velleitaria che si ammantava di qualche idealità ma senza alcun vero costrutto e senza una seria capacità argomentativa e persuasiva.

Alla fine della storia, l’indicazione più plausibile l’ha fornita l’avvocato dello Stato, Pignatone, nella sua illustrazione nella udienza pubblica dell’otto gennaio scorso. Il segretario non può porsi e proporsi come "controllore" del Sindaco, in una logica antagonistica che solo la cieca adesione alla ottusa giurisprudenza del "garante della legalità" può far ipotizzare.

Assurda la pretesa di piazzarsi dentro il palazzo comunale a fare l’alter ego antagonista del Sindaco.

Pignatone ha ragione (ma sono esattamente quindici anni che lo ripeto anch’io, ossia da quando la Corte dei Conti, ricusando sostanzialmente la riforma Bassanini, prese a martellarci con la teoria del "garante della legalità") anche sull’altro punto decisivo della questione.

Ad essere incongruo non è il nucleo originario della riforma Bassinini, ivi incluso lo spoil system. Ad essere incongrue sono le tutte le superfetazioni successive che si sono innaturalmente aggiunte al grumo originario di competenze dettate nel 1997, ad iniziare proprio dalla sciagurata teoria del "garante della legalità", che ci portiamo dietro come un marchio di fabbrica opprimente e pericolosissimo. L’insidia prima è quella.

Pur con tutte le sue evidenti (e talora anche clamorose) contraddizioni argomentative la sentenza della Consulta ha scelto per la tenuta del sistema (come ho già accennato ieri).

Certo, lo ha fatto scaricando su di noi un peso molto gravoso. Ma credo che i ricorrenti non l’abbiano aiutata a decidere per il meglio. L’esito che ci consegna la sentenza 23/2019 si lega ad un altro risvolto della nostra intricatissima vicenda che è chiaramente alimentato dalla parte più deteriore, quanto sottostimata, della riforma Bassanini.

Non si tratta dello spoil system quanto, invece, di quella sciagurata previsione contenuta nella lettera d) dell’art. 97 del TUEL (che tante volte ho qui criticato e contestato). Quella previsione normativa che conferisce il vero potere vitae necisque in mano al Sindaco. E’ quella disposizione che fa del segretario la "serva" del sistema, la vera sguattera.

E’ su quella previsione che ha gettato le sue basi la stessa sentenza n. 23/2019. Rileggiamola quella norma, ora alla luce della decisione della Consulta: "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". Siamo fuori della riserva di legge dettata dall’art. 97 della Costituzione ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge" e non secondo le volubili volontà del sindaco o, nella migliore delle ipotesi, secondo gli accordi privati tra sindaco e segretario). "Ogni altra funzione"! è una espressione che legittima tutto ed il contrario di tutto. E’ una previsione giuridicamente inaccettabile, almeno in uno stato di diritto. Sappiamo anche che su quella norma si è fatto un discreto mercimonio. Su di essa si fonda, infatti, la "maggiorazione" della retribuzione di posizione. Su di essa si sono spesso deformate le strutture delle amministrazioni locali. E' quello, congiunto alla teoria del "garante della legalità", il vero elemento eversivo del sistema.

Lo ha certificato la Corte, cui non abbiamo saputo porre le domande giuste. E quando si pongono le domande sbagliate si ottengono, inesorabilmente, risposte sbagliate.



 
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